SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Le modifiche all’art. 4-bis l. 354/1975; 3. I limiti per i minorenni; 4. Gli obblighi di comunicazione; 5. La formazione
1. Introduzione
Il 2 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 181 del 2025, c.d. legge sul femminicidio.
La legge, che consta di 14 articoli, introduce nuove misure volte al ‘contrasto alla violenza nei confronti delle donne per la tutela delle vittime’. Il legislatore persegue tale finalità mediante modifiche del codice sostanziale e procedurale penale e all’ordinamento penitenziario, realizzando un intervento che pare fortemente incentrato sull’apparato punitivo.
Per quel che riguarda le modifiche al codice penale, la novità che maggiormente rileva è l’introduzione della norma eponima, l’art. 577-bis c.p.. la disposizione configura il delitto di femminicidio, quale fattispecie speciale di omicidio caratterizzata da elementi specializzanti del soggetto passivo – una donna – e da un insieme di circostanze, alternative tra loro, che valgono a connotare la finalità perseguita dall’autore o, comunque, il contesto e la funzione della condotta.
La l. n. 181/2025 ha poi modificato il delitto dei maltrattamenti includendo nel novero dei soggetti passivi la persona non più convivente “nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti da filiazione”. Viene altresì introdotta una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale, qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio. La medesima circostanza aggravante è estesa anche in altri reati che, per loro natura, si collocano frequentemente nell’ambito di relazioni caratterizzate da una posizione di prevaricazione dell’uomo sulla donna.
L’art. 3 l. n. 181/2025 apporta poi modifiche al codice di procedura penale, nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Con riferimento ai reati rientranti nel c.d. Codice Rosso, vengono rafforzati gli obblighi di comunicazione alle persone offese e ai prossimi congiunti; sono prorogati i termini per le intercettazioni; si prevede in via prioritaria l’applicazione delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. Viene modificata poi anche la competenza del tribunale monocratico, facendovi rientrare l’art 572 c.p. aggravato, e attribuendo in senso opposto l’art 612-bis co. 4 c.p. al tribunale collegiale.
Nell’ottica di una maggiore tutela della vittima, l’art. 5 l. 181/2025, modifica poi alcuni articoli della legge sull’ordinamento penitenziario. In particolare viene ampliato il catalogo dei reati ostativi alle concessioni di benefici ai sensi dall’art. 4-bis ord. pen. ed è prescritta un’estensione degli obblighi di comunicazione ai prossimi congiunti in caso di concessione di benefici al condannato (art. 58-sexies ord. penit.).
2. Le modifiche all’art. 4-bis l. 354/1975
La prima direzione attraverso la quale si innesta l’intervento della l. 181/2025 in materia di modifiche dell’ordinamento penitenziario, è orientata ad ampliare il novero dei reati contemplati al comma 1-quater dell’art. 4-bis l. ord. pen., introducendovi oltre al nuovo delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), anche ulteriori fattispecie tipicamente rappresentative della violenza di genere. In relazione ai delitti menzionati all’art. 4-bis, co. 1-quater, l. ord. pen., il legislatore subordina la concessione di alcuni benefici penitenziari (l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI l. ord. pen. esclusa la liberazione anticipata, la liberazione condizionale in forza della previsione dell’art. 2, co.1, d.l. 152/1991 convertito nella l. 203/1991) alla valutazione positiva, operata dal magistrato o dal Tribunale di sorveglianza, dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80, l. ord. pen. Si tratta cioè di un accertamento condotto da soggetti qualificati, nella specie, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Prima della novella legislativa, le fattispecie soggette alla limitazioni ostative de qua afferivano principalmente ai delitti contro la libertà sessuale: art. 583-quinquiesc.p. (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile), art. 600-ter c.p.(pornografia minorile), art. 600-quater c.p. (detenzione o accesso a materiale pornografico), art. 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), art. 609-bis c.p. (violenza sessuale, salvi i casi di minore gravità), art. 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), art. 609- undecies c.p. (adescamento di minorenni). L’art. 5, co.1, lett. a, l. 181/2025 aggiunge a tale catalogo ulteriori delitti rappresentativi di fenomeni di violenza contro le donne e domestica, in particolare: i maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati (art. 572 co. 2 e 3, c.p.); l’omicidio aggravato da circostanze speciali (art. 575 aggravato ai sensi degli artt. 576, co. 1, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, co. 1, numero 1, e co. 2), tra le quali si segnala la sussistenza di particolari rapporti familiari-relazionali con l’autore, la consumazione in occasione della commissione di delitti sessuali o di maltrattamenti in famiglia, la commissione da chi sia autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa; il femminicidio (art. 577-bis c.p.); gli atti persecutori aggravati (art. 612-bis, co. 3, c.p.). L’art. 3, co. 1, lett. v, l. 181/2025 espunge inoltre le fattispecie di maltrattamenti e atti persecutori aggravati (art. 572, co. 2 c.p. e 612-bis, co.3 c.p.) dall’art. 656, co. 9, lett. a, c.p.p., in quanto l’effetto preclusivo per la sospensione dell’ordine dell’esecuzione viene garantito attraverso il richiamo, contestualmente effettuato dalla stessa legge, delle medesime fattispecie nel novero del catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis, co.1-quater l. ord pen. Oltre all’impossibilità di accedere ai benefici penitenziari sopra menzionati per il periodo di un anno, previa osservazione scientifica della personalità del detenuto, e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, a mente dell’art. 59, comma 1, lett. d), I. n. 689/1981 vige un divieto di concessione delle sanzioni sostitutive per tutti i delitti previsti dall’art. 4-bis l. ord. pen., che trova dunque applicazione anche ai reati di nuova introduzione. Giova inoltre rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza 139/2025, ha escluso ogni cesura di incostituzionalità sulla disposizione de quo, affermando che «rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti “reati ostativi”); ma il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”»1.
Discusso è inoltre il regime intertemporale a cui soggiacciono tali modificazioni. Le norme sull’esecuzione della pena sono tradizionalmente qualificate come “processuali” e pertanto si ritengono escluse dall’ambito di applicazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole ex artt. 25, co. 2, Cost., 2 co. 1 c.p. e 7 CEDU che, nell’interpretazione maggioritaria, connoterebbe solo la legge sostanziale, ovvero la fattispecie incriminatrice2. Tuttavia, la Corte costituzionale ha escluso l’applicazione retroattiva di norme sull’esecuzione della pena sfavorevoli che, limitando l’accesso alle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione anticipata finiscono per determinare un effetto sostanziale in malam partem attraverso la “radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale”3. Parte dei commentatori4 ritiene che la limitazione all’accesso dei benefici penitenziari correlata all’osservazione scientifica della personalità del detenuto non determini interferenze sostanziali sulla natura della pena, con conseguente immediata applicabilità del nuovo regime esecutivo introdotto dalla l. 181/2025, in ossequio al principio del tempus regit actum. L’altra direzione di intervento della legge è rivolta a rafforzare l’istruttoria che il magistrato o il tribunale di sorveglianza è chiamato a espletare ex officio prima di concedere benefici penitenziari in relazione al delitto di femminicidio ex art. 577-bis c.p. Recita infatti la novella del comma 2-bis, dell’art. 4- bis, l. ord. pen : “al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all’art. 577-bis codice penale il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l’istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell’interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 58-sexies, comma 2”. La ratio della disposizione è da rinvenirsi anzitutto nella tutela dell’incolumità dei familiari della vittima e il rafforzamento dell’istruttoria mira a prevenire ex ante rischi concreti per i congiunti derivanti dalla concessione dei benefici penitenziari al detenuto che possano comportare una sua parziale remissione in libertà. D’altra parte, è stato correttamente osservato5 che la disposizione deve necessariamente essere considerata alla luce della Direttiva 29/12/UE c.d “Vittime” e Direttiva 24/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, e di conseguenza la valutazione operata dalla magistratura di sorveglianza non si deve limitare a considerare solo i profili di rischio di ritorsioni e vendette e in generale afferenti all’incolumità fisica ma deve altresì investire il trauma psicologico che i familiari della persona deceduta si ritroverebbero ad affrontare nuovamente, sapendo che l’autore del femminicidio si trovi in zone a loro contigue. In questa direzione, il legislatore non tipizza la natura delle dichiarazioni che i familiari possono rilasciare, ma si ritiene secondo un’interpretazione coerente con le finalità dell’innesto normativo6, che essi possano riferire i timori per la propria incolumità, e ogni circostanza che possa risultare utile per desumere un pericolo concreto per la salute e la vita o un serio turbamento della serenità. In definitiva, l’istruttoria rafforzata di cui all’art. 4-bis, co.2-bis, l. ord. pen. impone un delicato bilanciamento tra l’esigenza di valutare il percorso di risocializzazione e reinserimento sociale del detenuto, tenendo conto anche delle iniziative a favore dei familiari della vittime purché concrete ed effettive, con istanze di sicurezza pubblica e di tutela dell’integrità psico-fisica dei familiari della vittima di femminicidio.
3. I limiti per i minorenni
In base all’art. 30-ter, co. 2, dell’ordinamento penitenziario, nella disciplina previgente i permessi premio concessi ai condannati minorenni non potevano superare i trenta giorni per ciascuna concessione, né eccedere complessivamente i cento giorni per ogni anno di espiazione della pena La nuova legge interviene introducendo il comma 2-bis, che prevede una disciplina più restrittiva per i minorenni condannati per il delitto di femminicidio: in tali casi, i permessi premio non possono superare i venti giorni per volta e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni per ciascun anno di espiazione.
4. Gli obblighi di comunicazione
L’art. 5 co. 1 l. c) della l. n. 181/2025 inserisce nell’ordinamento penitenziario l’art. 58-sexies, rubricato «Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti», ampliando il diritto all’informazione della persona offesa dei reati da codice Rosso7. Nei casi di condanna per una più ristretta cerchia8 di reati, dai quali consegue il decesso della vittima, il diritto di informazione viene esteso anche ai prossimi congiunti.
Al primo comma dell’art. 5 vengono prescritti specifici obblighi di comunicazione alla persona offesa nel caso in cui vengano concessi al condannato o all’internato «misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto». La comunicazione è subordinata alla presentazione di un’espressa istanza da parte della persona offesa, corredata dalla nomina di un difensore ed elezione di domicilio fisico o telematico. In ragione dell’assenza di una più precisa disciplina di presentazione e formulazione dell’istanza, si ritiene che la stessa possa essere avanzata in ogni fase del procedimento e dinnanzi a qualunque autorità giudiziaria; sarà compito di quest’ultima indirizzarlo al Giudice o Tribunale di sorveglianza competente. A fronte di tale richiesta, il giudice che adotta il provvedimento nei confronti dell’autore del reato ha l’onere di darne immediata comunicazione alla persona offesa.
Al secondo comma si prendono in considerazione i casi in cui il condannato o internato sia stato dichiarato colpevole di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 576, co. 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, numero 1, e co. 2, del medesimo codice o per il delitto previsto dall’art. 577-bis c.p. In tali casi i prossimi congiunti della vittima, se ne fanno richiesta, devono essere avvisati della concessione di misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto.
L’istanza in merito al diritto di informazione deve essere avanzata in occasione delle dichiarazioni della concessione del beneficio ai sensi dell’art. 4-bis co. 2-bis secondo periodo, ord. pen.
La lettura dell’art. 58-sexies co. 1 ord. pen. rileva come il nuovo articolo dell’ordinamento penitenziario presenti un ambito applicativo piuttosto circoscritto: il diritto all’informazione è riconosciuto alla sola persona offesa indicata in sentenza, sempre che ne abbia fatto richiesta. Tale scelta del legislatore si comprende alla luce del coordinamento con il novellato art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.., più ampia portata. Il suddetto articolo, rubricato ‘Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione’, al primo comma prescrive l’immediata comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione delle misure di sicurezza adottati nei confronti dell’autore del reato, nonché dei casi di evasione. Il comma 1-bis individua, invece, i reati per i quali la persona offesa e il suo difensore devono ricevere tali comunicazioni a prescindere dalla specifica istanza. La legge n. 181 del 2025 amplia il catalogo di reati di cui al comma 1-bis ed estende il diritto a ricevere le suddette informazioni anche ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in ragione della commissione di uno di tali delitti, i quali, tuttavia, devono averne fatto richiesta indicando un recapito, anche telematico, per la comunicazione.
Quanto al termine ‘scarcerazione’ di cui all’art. 90-ter c.p.p., si ritiene debba essere interpretato in senso ampio, ricoprendo tutte le ipotesi in cui il condannato esca dall’istituto di pena, anche in via provvisoria, ad esempio in esecuzione di un provvedimento del magistrato di sorveglianza, come sembra voler intendere la l. n. 169/2023.
In ragione di tale coordinamento quindi gli stringenti requisiti dell’art. 58-sexies ord. pen. trovano giustificazione nella più ampia operatività dell’art. 90-ter c.p.p.
5. La formazione
Quando si tratta di violenza di genere e domestica, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dalla legge in discorso, non si può prescindere da un investimento strutturato sulla formazione di chi è chiamato a intervenire in prima linea. Magistrati e operatori sanitari rappresentano, infatti, il primo presidio di tutela per le vittime: la loro competenza e preparazione non solo incidono sulla risposta giudiziaria, ma anche sulla possibilità di interrompere le dinamiche disfunzionali della relazione.
In questa direzione si muove l’art. 8 della l. n. 181/2025, che interviene modificando l’art. 6 l. 168/2023 e rafforzando in modo significativo il profilo formativo di tali figure.
L’art. 8 stabilisce che le iniziative formative in materia di contrasto alla violenza contro le donne debbono guardare alla disciplina sovranazionale, nell’ambito della quale assumono particolare rilievo l’art. 15 della Convenzione di Istanbul, l’art. 25 della Direttiva 2012/29/UE e l’art. 36 della Direttiva 2024/1385/UE, tutti orientati a garantire una tutela effettiva e a prevenire la vittimizzazione secondaria.
La formazione richiesta non si limita a un aggiornamento tecnico-giuridico, ma impone un cambio di paradigma culturale. Le linee programmatiche dovranno includere lo studio della violenza “anche economica”, dei pregiudizi e degli stereotipi giudiziari, nonché della matrice culturale del fenomeno. È un passaggio fondamentale: numerose pronunce della Corte EDU hanno già censurato l’Italia per episodi di passività giudiziaria e per l’utilizzo, anche implicito, di stereotipi sessisti nella valutazione dei casi di violenza domestica. La norma tiene conto anche della necessità di strumenti nuovi volti a fronteggiare il pericolo della vittimizzazione secondaria. In ragione di ciò viene promosso un approccio integrato tra tutti gli operatori del settore in una visione multidisciplinare.
L’esigenza di una maggiore preparazione emerge con forza anche rispetto alla valutazione comportamentale prevista dall’art. 4-bis, in relazione al periodo di osservazione prima della concessione di benefici penitenziari. In tali situazioni, è evidente che i professionisti incaricati della valutazione debbano possedere una formazione specifica sulla violenza di genere e domestica: senza strumenti adeguati di lettura del rischio e della dinamica relazionale, la decisione può risultare inadeguata, con possibili ricadute in termini di recidiva e di sicurezza delle vittime.
Dinnanzi ad un fenomeno culturalmente radicato è necessario che chi si trova ad essere il primo intermediario tra la vittima e la sua tutela abbia una preparazione solida da utilizzare come strumento primario di prevenzione. Occorre investire sulle competenze, sulla consapevolezza e sulla capacità di leggere correttamente le dinamiche della violenza. Solo così l’approccio integrato potrà tradursi in una reale protezione delle vittime e in un sistema giudiziario più efficace, equo e sensibile.
Note
- Amplius, F. Lazzeri, In G.U. La l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali, in Sistema Penale, 12/2025, p. 98 ss.
- Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, n. 242561
- Corte Cost., n. 36/2020
- P. De Nicola Travaglini, F. Menditto, Legge sul femminicidio, in Il penalista, Giuffrè, 2026 p. 66
- Ivi, p. 67
- Ibidem
- In particolare per il delitto previsto dall’art. 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, co. 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, numero 1, e co. 2, del medesimo codice, per il delitto previsto dall’art. 577-bis c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al co. 6, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1, numeri 2, 5 e 5.1, 577, co. 1, numero 1, e co. 2, e 585, co. 4 c.p.p.
- delitto previsto dall’art. 575 c.p., aggravato ai sensi degli artt. 576, co. 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, numero 1, e co. 2, del medesimo codice o per il delitto previsto dall’art. 577-bis

